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credito di imposta

Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali: cosa deve riportare la fattura di acquisto per non rischiare la revoca dell’agevolazione

Come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti articoli, dal 01.01.2020 è stata rivista la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”. La nuova normativa prevede  il riconoscimento di 3 distinti crediti d’imposta in luogo dei previgenti super / iper ammortamento.

In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è stato quindi previsto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.

La fattura di acquisto dovrà necessariamente riportare la dicitura obbligatoria: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della Legge 160/2019”.

Sono espressamente esclusi dall’applicazione del nuovo credito d’imposta gli investimenti effettuati nel termine “lungo” 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

Dicitura che deve essere messa in fattura

La disciplina del nuovo credito prevede che nella fattura di acquisto sia apposta un’apposita dicitura in cui si dovrà fare riferimento “alle disposizioni dei commi da 184 a 194” della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).

L’art. 1 comma 195 della legge 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Da notare che questo obbligo  riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, quindi sia le fatture che gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (in riferimento al precedente credito ex L. 160/2019), determina la revoca dell’agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439).
Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).