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compensazione dei crediti d’imposta

Dal 1.07.2024 cambia la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per debiti erariali (superiori a € 100.000)

Dal 1.7.2024 entra in vigore la norma introdotta con l’art. 1, comma 94, della legge n. 213 del 30.12.2023 (modificata con l’art. 4 comma 2 decreto n. 39 29.3.2024), in cui è prevista una stretta sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta a fronte di debiti erariali presenti complessivamente in misura superiore a 100.000 euro.

In sostanza, se il contribuente ha debiti per importi superiori a 100.000 euro, non può più avvalersi della possibilità di compensazione. Il divieto di compensazione è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

  • debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo;
  • importi complessivamente dovuti superiori a 100.000 euro;
  • termini di pagamento scaduti.

Sono comunque previste eccezioni.

Inoltre, qualora il contribuente abbia presentato la richiesta di pagamento rateale del debito (entro il 30.6.2024) è possibile ovviare alla regola del divieto di compensazione.

La verifica della presenza dell’esclusione della compensazione viene fatta in base alle risultanze dei modelli F24 ai sensi dell’art. 37, commi 49-ter e 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223.