Skip to main content

Decreto Sostegni: credito di imposta per sanificazione, acquisto dispositivi protezione e tamponi per Covid-19

L’art. 32 del decreto sostegni bis prevede un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

 È applicabile fino ad un massimo di 60.000 euro nel limite complessivo di 200 milioni per l’anno 2021 e spetta a:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (vedi articolo 13-quater, comma 4, del Dlgs 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Spese che rientrano nel conteggio:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le modalità per la fruizione del credito di imposta vengono demandate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.