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Dichiarazione “nautica”: cos’è e chi deve compilarla.

A partire dal 15 luglio 2021 i contribuenti possono adempiere all’obbligo, previsto dalla legge di Bilancio 2021,  di presentare all’Agenzia delle Entrate , esclusivamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, la  dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’Iva.

La dichiarazione è inoltre necessaria per beneficiare della non imponibilità dell’IVA sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.

Va compilata con delle informazioni specifiche come ad esempio i dati identificativi dell’imbarcazione o del contratto di locazione.

Una volta avvenuta la ricezione, l’Agenzia rilascia una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo.

I dati delle dichiarazioni sono resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).

Nella Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, all’art. 2 viene specificato anche che la  presentazione della dichiarazione telematica va effettuata anche nei casi di fornitori indiretti: “Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmettere quest’ultima – con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia dell’entrate – ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Si ricorda che ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.”