E-fattura con San Marino, al nastro di partenza dal 1° ottobre 2021!
Dal 1° ottobre 2021 è possibile emettere (e ricevere) fatture elettroniche verso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Fino al 30 giugno 2022 sarà data facoltà agli operatori dei due paesi di emettere fatture elettroniche su un sistema transfrontaliero, mentre, dal 1° luglio 2022 questa facoltà diverrà obbligatoria.
Le modalità da utilizzare per gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono disciplinate nel Dm 21 giugno 2021 mentre lo scorso 5 agosto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a definire le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche (provvedimento prot. n. 2021/211273).
Sempre dal 1° ottobre 2021 decadono le disposizioni del Decreto Mef 24 dicembre 1993 (che regolamenta gli scambi con la Repubblica di San Marino) e non vanno più dichiarate le vendite verso San Marino nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie dei modelli Intrastat.
Il decreto illustra le varie tipologie di operazioni oggetto degli scambi con la Repubblica di San Marino, evidenziando le differenti modalità operative a carico dell’operatore economico italiano e sanmarinese.
Inoltre, l’Ufficio tributario di San Marino ha reso noto anche il codice univoco da utilizzare per tutti i rapporti verso le controparti sammarinesi; nello specifico il “codice destinatario” da utilizzare per le e-fatture è “2R4GTO8”.
“N3.3.” è invece il codice natura da utilizzare per le fatture emesse dal cedente italiano nei confronti di operatori economici sanmarinesi.
Per le fatture d’acquisto il Dm 21 giugno 2021 precisa che:
– le fatture sono trasmesse dall’Ufficio tributario allo SdI;
– il Sistema di Interscambio recapita le fatture al cessionario, il quale visualizza le fatture ricevute, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’agenzia.
L’imposta dovuta per l’introduzione in Italia di beni acquistati da San Marino è assolta secondo le attuali regole vigenti ovvero:
– con l’addebito in fattura da parte del cedente sammarinese (in questo caso il cedente provvede al versamento dell’imposta al proprio Ufficio tributario);
oppure
– con reverse charge da parte del cessionario italiano, che assolve l’Iva e integra la fattura ricevuta.
Se la fattura elettronica è emessa con addebito d’imposta l’operatore di San Marino deve versare l’imposta all’Ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette telematicamente gli elenchi riepilogativi delle fatture che corrispondono a tali versamenti.
L’acquirente italiano, nel momento in cui riceve l’esito positivo, potrà operare la detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19 e seguenti del Decreto Iva.
Se la fattura elettronica è senza addebito d’imposta l’operatore italiano riceve la fattura tramite SdI, assolve l’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972, integra l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche (tipo di documento TD19) e annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del Decreto Iva, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il “numero di identificazione Iva” attribuito dal loro Ufficio tributario.