Esterometro 4° trimestre 2020: i vecchi codici natura sono ammessi se la fattura ha una data antecedente al 31/12/20
La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’esterometro (dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (come stabilito dall’articolo 16 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020).
Il 1 febbraio quindi (il 31 gennaio è domenica), scadrà il termine di presentazione dell’esterometro del quarto trimestre 2020.
Su questa comunicazione sono sorti non pochi dubbi date le novità introdotte ai codici natura iva che sono diventati obbligatori dal 1 gennaio 2021.
A complicare la situazione ci sono stati anche segnalati alcuni errori di controllo del file da parte dell’agenzia.
Il primo riguardante il controllo delle date dei documenti inviati che generava una segnalazione non bloccante di mancata compatibilità con il periodo inviato.
Il secondo invece segnalava l’impossibilità di trasmettere il file per l’utilizzo delle vecchie codifiche dei codici natura.
A tal proposito come chiarito nella FAQ del ministero n.149 del 15 ottobre 2020, se dopo il 31/12/20 viene trasmessa una fattura elettronica o una comunicazione dati fatture (esterometro) la cui data documento è antecedente al 31/12/20 e contiene il ‘vecchio tracciato xml’, la stessa viene accettata e correttamente trasmessa in quanto i controlli che lo SDI effettua sono relativi alla data documento.
Gli errori di invio nel portale ministeriale, che hanno determinato lo scarto dei file inviati la scorsa settimana, sono stati prontamente sistemati dallo Sdi.