Fatturazione Elettronica 1.8: le novità in vigore dal 1° Febbraio 2024
Fatturazione Elettronica 1.8, ecco le modifiche introdotte. Le nuove specifiche tecniche sono in vigore dal 1° febbraio 2024 ma va subito detto che lo schema Xsd della fattura elettronica non ha subito modifiche per cui non è stato necessario aggiornare le procedure di creazione dei file Xml utilizzati dai software gestionali. Quello che è invece cambiato sono alcuni contenuti della fattura. In particolare:
Fatturazione Elettronica 1.8: controllo sugli estremi delle dichiarazioni d’intento
Le fatture con Natura “N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento” saranno scartate se gli estremi delle dichiarazioni d’intento non sono corretti o non validi.
Elementi da compilare correttamente nel blocco:
- stringa
- protocollo di ricezione e progressivo separati dal segno «-» oppure dal segno «/» (es. 06543210987654321-000001)
- data della ricevuta telematica contenente il protocollo della dichiarazione d’intento
Qualora gli estremi non risultino corretti la fattura viene scartata con codice d’errore 00477.
👉👉👉Fatturazione Elettronica 1.8: E2000 è già aggiornato!
👉👉👉 Ricordiamo che E2000 compila già i riferimenti della dichiarazione di intento come richiesto dall’Ade e che pertanto non sarà necessario eseguire alcun aggiornamento a tal proposito.
Emissione di TD28 per sanare la mancata applicazione del reverse charge
Possibilità di emettere un documento elettronico di tipo TD28 per le fatture di acquisto cartacee ricevute da fornitori esteri non stabiliti, ma identificati in Italia, a seguito di erroneo addebito IVA.
Il TD28 viene quindi esteso a tutti i fornitori esteri identificati in Italia, non più esclusivamente per San Marino.
L’emissione del TD28 assolve solo alla funzione di Esterometro.
Il cessionario è comunque punibile con sanzione amministrativa, ma ha diritto alla detrazione dell’IVA.
Aliquota di compensazione per i produttori agricoli
Facoltà di indicare l’aliquota di compensazione nelle fatture emesse.
Blocco da compilare con:
- ALI-COMP per prodotti Tabella A
- NO-COMP per prodotti non Tabella A
- OCC34BIS per regime ex art. 34-bis Dpr 633/1972
Indicare la percentuale di compensazione per prodotti Tabella A.
Per approfondire:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.8