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fatture a cavallo dell'anno

Cosa fare quando si riceve una fattura a cavallo dell’anno

Con l’avvento della fatturazione elettronica è possibile incappare in sfasamenti tra la data di emissione fattura e quella di invio/recapito della stessa da parte del Sistema di interscambio. Quando questo succede a fine anno ci si trova di fronte a documenti inviati a dicembre ma ricevuti l’anno successivo.  Come vanno quindi registrate queste fatture?

L’attuale dettato normativo (in fase di revisione come vedremo di seguito) prevede regole ben precise. Con l’obbligo di fatturazione elettronica, infatti, la data di ricezione del documento coincide con la data in cui il SdI consegna il documento al destinatario. Facciamo alcuni esempi sia per quanto concerne la deduzione del costo che la deduzione dell’IVA (per la quale sono previste però delle novità).

Fatture a cavallo d’anno: deduzione del costo

La normativa in questo caso varia a seconda del regime fiscale adottato che può essere:
a. Regime ordinario e regime semplificato
b. Regime di cassa effettivo (art. 66 DPR 917/1986)
c. Regime di cassa virtuale (art. 18 comma 5 DPR 600/1973)

Per la maggior parte delle aziende, appartenenti al regime ordinario, la casistica non pone particolari questioni dato che si guarda al criterio di competenza economica, quindi, una fattura datata dicembre 2023 ma ricevuta a gennaio 2024 sarà deducibile per competenza ovvero nel 2023.

Nel caso di regime in contabilità semplificata, invece, il costo della fattura datata dicembre 2023 e ricevuta a gennaio 2024 sarà deducibile nel 2024, non operando il criterio della competenza.

Per chi appartiene al regime per cassa effettivo:

  • Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023: il costo risulterà deducibile solo se la fattura sia stata effettivamente saldata entro il 2023. In caso contrario il costo sarà spostato al 2024.
  • Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024: il costo ai fini della deducibilità seguirà sempre il criterio dell’effettivo sostenimento del pagamento, pertanto, se pagata nel 2023 potrà essere dedotta in tale periodo d’imposta, altrimenti verrà spostata nel 2024.

Per chi appartiene al Regime di cassa virtuale:

  • Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023: la fattura annotata entro il 31.12.2023 si presume pagata entro l’anno e pertanto il costo verrà dedotto sempre nel 2023.
  • Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024: la fattura ricevuta l’anno successivo dovrà essere imputata al nuovo anno per il principio di annotazione/sostenimento della spesa che, non potrà essere antecedente a quello di ricevimento della fattura.

Fatture a cavallo dell’anno: IVA

Al momento della stesura di questo articolo si prevedono novità a quanto riportato di seguito dato che, se quanto indicato nella Legge delega fiscale (legge 111 del 9 agosto 2023) verrà confermato, permetterà finalmente di “esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”. Va specificato che si tratta di una novità che necessita di essere attuata mediante l’emanazione di un apposito decreto legislativo da parte del Governo, non rientrato nella prima fase di attuazione della riforma fiscale.

Fino alla conferma della legge delega, l’attuale Art. 1 D.P.R. 100/98 modificato dal D.L. 119/2018 prevede le seguenti casistiche:

  • Un contribuente, il 18.01.2024, visualizza nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” una fattura che ha data 30.12.2023: Questo esempio rientra nel caso previsto dal Provvedimento n. 89757 del 30.04.2018 in cui si parla di “messa a disposizione della fattura” nell’area riservata. In questo caso il diritto alla detrazione dell’IVA da parte del contribuente nasce a decorrere dalla data di presa visione della stessa (nel nostro esempio solo a decorrere dal 18.01.2024)
  • Fattura datata il 30.12.2023, inviata allo SDI il 02.01.2024 e annotata nei registri Iva con la stessa data: in questo caso il contribuente dovrà inserire la fattura nella liquidazione Iva di Gennaio 2024.
  • Fattura datata il 30.12.2023, inviata a SDI il 31.12.2023 e ricevuta nella stessa data ma annotata nei registri Iva nel 2024: la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2023 e, di conseguenza, la detrazione dell’IVA non potrà avvenire nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di gennaio 2024. Si dovrà quindi esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2023.

Esempi pratici:

Data della fatturaData di ricezioneData di registrazioneQuando si può detrarre l’IVA
Dicembre 2023Dicembre 2023Dicembre 2023Liquidazione di dicembre 2023
Dicembre 2023Dicembre 2023Gennaio 2024Dentro la dichiarazione IVA 2024 previa annotazione in apposito sezionale del registro acquisti
Dicembre 2023Gennaio 2024Gennaio 2024Liquidazione IVA gennaio 2024
Dicembre 2023Gennaio 2024Dopo il 30 aprile 2024Dentro la dichiarazione IVA 2024 previa presentazione della dichiarazione integrativa