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Detraibilità dell'iva

Possibilità di detrazione dell’IVA per le fatture ricevute entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione

La riforma fiscale prevede delle novità sulla detraibilità dell’IVA dei documenti la cui IVA è esigibile nell’anno precedente, ma la cui fattura è stata ricevuta e annotata nell’anno successivo, estendendo la normativa, già attualmente prevista per le operazioni infrannuali, anche a quelle a cavallo d’anno, che così risulteranno allineate.
Viene modificato il comma 1 dell’articolo 1 del DPR 100/1998, e, attraverso la nuova disciplina, sarà possibile detrarre l’IVA nell’ultima liquidazione IVA dell’anno (dicembre o quarto trimestre, a seconda del contribuente) anche per le fatture, esigibili nell’anno precedente, ricevute ed annotate da giorno 1 a giorno 15 dell’anno successivo.